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Ecoreati: nuova legge

06.07.15
E' del 28 maggio 2015 la nuova legge sugli ecoreati: pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la legge 68/2015 introduce nel codice penale i delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale di alta radioattività, impedimento del controllo e omessa bonifica.

Nel dettaglio:

  • DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE. Si rivolge a chiunque causi "una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna". È inoltre prevista un'ipotesi aggravata quando il delitto viene commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, o ancora quando a subirne i danni sono specie animali o vegetali protette.
  • DISASTRO AMBIENTALE. Il disastro ambientale si definisce come "un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema", come "un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali" o ancora come "l'offesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo".
  • DELITTO DI TRAFFICO ED ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ. Punisce chiunque abusivamente "cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività". La pena è più severa quando vengono compromesse o deteriorate le acque o l’aria, o porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; o ancora quando si compromette un ecosistema, la biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; se, infine, dal fatto deriva poi un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
  • DELITTO DI IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO. In questo caso è considerato esecutore del delitto chiunque "impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne compromette gli esiti. L'impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi. Questa fattispecie trova applicazione ogniqualvolta sia ostacolato un campionamento o una verifica ambientale. Laddove l'ostacolo sia posto, ad esempio, con mezzi meccanici, deve esserne disposta la confisca".
  • DELITTO DI OMESSA BONIFICA. E' considerato colpevole chi, pur essendovi obbligato, "non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi".
 

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(fonte: casaeclima.com)

 

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